Incidente stradale estero con i mezzi pubblici

Incidente stradale estero con i mezzi pubblici

Quando si va all’estero molti si trovano costretti a utilizzare i mezzi pubblici. Può essere una gita scolastica, un viaggio di lavoro, un Erasmus, insomma, le motivazioni sono le più diverse.

Purtroppo però viaggiare con i mezzi pubblici non sempre è sinonimo di sicurezza. Infatti, sebbene quando si viaggia nessuno pensa a spiacevoli episodi, questi possono capitare.

Dalle conseguenze più blande, a quelle più serie, quando si ha un incidente con un mezzo pubblico all’estero, come ci si deve comportare?

Se le procedure per un incidente stradale estero con l’auto sono un po’ più note, quelle con un mezzo pubblico sono pressoché sconosciute. Eppure si ha comunque diritto a un risarcimento.

Incidente stradale estero coi mezzi pubblici, cosa si deve fare?

Premettiamo che un incidente stradale, che sia all’estero o che sia nel proprio Paese, non è mai auspicabile. Detto questo, nel caso in cui capiti sui mezzi pubblici, come ci si deve comportare? Teniamo conto che le difficoltà dovute alla lingua, nel caso non la si conosca bene, possono rendere tutto ancora più complicato di quello che realmente non sia.

Allora vediamo di fare un po’ di chiarezza. Per prima cosa esiste il Regolamento UE n. 181/2011 che è entrato in vigore il 1° marzo del 2013 e prevede una serie di diritti per i passeggeri che effettuino un trasporto con autobus. Questo nuovo regolamento si riferisce al solo trasporto di linea, ovvero il servizio normalmente effettuato percorrendo un itinerario fisso e che dunque preveda delle fermate prestabilite in luoghi all’interno dell’Unione Europea.

Talvolta la normativa può essere applicata anche a quelli che vengono definiti servizi bus occasionali, quindi servizi on di linea e che hanno come caratteristica principale quella di effettuare un trasporto su autobus di gruppi di passeggeri che sono costituiti su specifica iniziativa del cliente o dello stesso vettore.

Incidente con autobus, quali sono i doveri del vettore

In caso di incidente durante l’utilizzo di un autobus, il vettore è tenuto a prestare un’assistenza che sia proporzionata e ragionevole in base a quelle che sono le esigenze pratiche, nonché immediate, del passeggero danneggiato a causa del sinistro stesso. L’assistenza consiste, se la situazione lo richiede, fornire una sistemazione, cibo, trasporto, indumenti e la fornitura della prima assistenza. Tutta questa assistenza però non costituisce un’ammissione di responsabilità, quella andrà eventualmente dimostrata.

Il vettore può limitare il costo totale dell’alloggio a circa 80 euro a notte per un massimo di 2 notti per ciascun passeggero, e ricordiamo, questo a prescindere da chi abbia la responsabilità del sinistro, ma vediamo cosa accade per quanto concerne il risarcimento.

Risarcimento per il sinistro stradale dell’autobus

Ma vediamo come ci si comporta per quanto concerne il risarcimento. Come consiglia anche l’avvocato Boero, è meglio fare riferimento a un appoggio legale.

L’iter per la richiesta di risarcimento, infatti, non sempre è facile. In caso di lesioni personali, decesso, ma anche perdita o danneggiamento del bagaglio a causa del sinistro stradale, si ha diritto a un risarcimento.

Questo è stabilito dal legislatore nazionale entro quelli che sono i tetti stabiliti dall’UE. Per ogni singolo evento, l’importo massimo previsto per il risarcimento non può essere inferiore a 220.000 euro per decesso e lesioni personali, non inferiore a 1.200 euro in caso di perdita o danneggiamento del bagaglio.